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  • Venerdì 06 Maggio 2011 16:37
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    Normativa/Nazionale

    Modifiche al codice di procedura penale

    legge n. 62 del 21/04/2011

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    LEGGE 21 aprile 2011, n. 62

    Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio  1975,
    n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri
    e figli minori. (11G0105) 
    in G.U.R.I. del 5 maggio 2011, n. 103
    

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
                                   Art. 1 
     
     
                              Misure cautelari 
     
      1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura  penale  e'
    sostituito dal seguente: 
        «4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di  eta'
    non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la
    madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare  assistenza
    alla prole, non  puo'  essere  disposta  ne'  mantenuta  la  custodia
    cautelare in carcere, salvo  che  sussistano  esigenze  cautelari  di
    eccezionale rilevanza. Non puo' essere disposta la custodia cautelare
    in carcere, salvo che sussistano esigenze  cautelari  di  eccezionale
    rilevanza, quando imputato sia persona  che  ha  superato  l'eta'  di
    settanta anni». 
      2. Al comma 1 dell'articolo 284 del codice di procedura penale sono
    aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, ove istituita, da una
    casa famiglia protetta». 
      3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale  e'  inserito
    il seguente: 
      «Art.  285-bis.  -  (Custodia  cautelare  in  istituto  a  custodia
    attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo
    275, comma 4, se la persona da sottoporre a  custodia  cautelare  sia
    donna incinta o madre di prole di eta'  non  superiore  a  sei  anni,
    ovvero  padre,  qualora  la  madre  sia  deceduta   o   assolutamente
    impossibilitata  a  dare  assistenza  alla  prole,  il  giudice  puo'
    disporre la custodia presso un  istituto  a  custodia  attenuata  per
    detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo
    consentano». 
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  a  far
    data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario,
    e  comunque  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  fatta  salva   la
    possibilita' di utilizzare i posti gia'  disponibili  a  legislazione
    vigente presso gli istituti a custodia attenuata. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                          Visite al minore infermo 
     
      1. Dopo l'articolo 21-bis della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  e
    successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
        «Art. 21-ter. (Visite  al  minore  infermo).  -  1.  In  caso  di
    imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio
    minore,  anche  non  convivente,  la  madre  condannata,  imputata  o
    internata, ovvero il padre che versi nelle  stesse  condizioni  della
    madre,  sono  autorizzati,  con  provvedimento  del   magistrato   di
    sorveglianza  o,  in  caso  di  assoluta   urgenza,   del   direttore
    dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento,  a
    visitare l'infermo. In caso di  ricovero  ospedaliero,  le  modalita'
    della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero  e
    del decorso della patologia. 
      2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un  bambino  di
    eta' inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente,  ovvero
    il padre condannato, imputato  o  internato,  qualora  la  madre  sia
    deceduta o  assolutamente  impossibilitata  a  dare  assistenza  alla
    prole, sono autorizzati, con provvedimento da  rilasciarsi  da  parte
    del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti  alla
    data  della  visita  e  con  le  modalita'  operative  dallo   stesso
    stabilite, ad assistere il figlio durante le  visite  specialistiche,
    relative a gravi condizioni di salute». 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                           Detenzione domiciliare 
     
      1. All'alinea del comma  1  dell'articolo  47-ter  della  legge  26
    luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: 
      «o accoglienza» sono inserite le seguenti: 
        «ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a),  in  case  famiglia
    protette». 
      2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio  1975,  n.  354,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
    secondo le modalita' di cui al comma 1-bis»; 
        b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          «1-bis. Salvo che nei  confronti  delle  madri  condannate  per
    taluno dei delitti  indicati  nell'articolo  4-bis,  l'espiazione  di
    almeno un terzo della pena o di almeno quindici  anni,  prevista  dal
    comma 1 del presente articolo, puo' avvenire  presso  un  istituto  a
    custodia attenuata per detenute madri  ovvero,  se  non  sussiste  un
    concreto pericolo di commissione di  ulteriori  delitti  o  di  fuga,
    nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,  ovvero
    in luogo di cura, assistenza o accoglienza,  al  fine  di  provvedere
    alla cura e all'assistenza dei figli. In caso  di  impossibilita'  di
    espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di  privata
    dimora, la stessa puo' essere espiata nelle case  famiglia  protette,
    ove istituite». 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                 Individuazione delle case famiglia protette 
     
      1. Con decreto del Ministro della  giustizia,  da  adottare,  entro
    centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
    legge, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,
    sono determinate le caratteristiche tipologiche delle  case  famiglia
    protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale  e
    dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio  1975,  n.
    354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3
    della presente legge. 
      2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la
    finanza pubblica, puo' stipulare  con  gli  enti  locali  convenzioni
    volte ad individuare le strutture idonee ad  essere  utilizzate  come
    case famiglia protette. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                            Copertura finanziaria 
     
      1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia
    attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale,
    introdotto dall'articolo 1, comma 3, della  presente  legge,  pari  a
    11,7 milioni di euro, si provvede a valere  sulle  disponibilita'  di
    cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
    compatibilmente con gli effetti stimati in termini  di  indebitamento
    netto. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
        Data a Roma, addi' 21 aprile 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                        Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
     
     
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
    Camera dei deputati (atto n. 52): 
        Presentato dall'on. Siegfrid Brugger e dall'on.  Karl  Zeller  in
    data 29 aprile 2008. 
        Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente,  il
    29 ottobre 2008 con pareri delle Commissioni I, V,  XII  e  questioni
    regionali. 
         Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, l'11 e il  27
    maggio 2010; l'8, 9, 15, 17 e 23 giugno 2010; l'8, 14 e 15  settembre
    2010; il 6 ottobre 2010; il 9, 16 e 17  novembre  2010; l'11  gennaio
    2011; il 3 febbraio 2011. 
        Esaminato in aula il 7 ed il 9 febbraio 2011 ed approvato, in  un
    T.U. con l'atto n. 1814 (on. Rita Bernardini ed altri) e  con  l'atto
    n. 2011 (on. Donatella Ferranti ed altri) il 16 febbraio 2011. 
    Senato della Repubblica (atto n. 2568): 
        Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente,  il
    22 febbraio 2011 con pareri delle  Commissioni  1ª,  5ª  e  questioni
    regionali. 
        Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 1°,  2,  9,
    15, 22 e 23 marzo 2011. 
        Esaminato in aula il 1°, 8, 22, 29 marzo 2011 ed approvato il  30
    marzo 2011. 
    
     
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